A seguito della condanna di Vodafone da parte del Tribunale di Ivrea dello scorso aprile, i principali operatori nostrani – TIM, Fastweb e Wind 3 – hanno pubblicato sui rispettivi siti ufficiali un comunicato contenente la pronuncia del Tribunale di Milano in merito alla fatturazione a 28 giorni.
TIM, Wind 3 e Fastweb hanno pubblicato la pronuncia del Tribunale di Milano sulla fatturazione a 28 giorni
Come già anticipato in apertura, i siti di TIM, Fastweb e Wind 3 riportano quanto stabilito dal Tribunale di Milano all’interno dei rispettivi siti ufficiali. Nel complesso, le comunicazioni pubblicate dai vari operatori sottolineano la decisione del Tribunale di inibire l’uso e gli effetti (nei contratti di telefonia fissa) dei rinnovi e dei pagamenti a 28 giorni o otto settimane. Di seguito, quanto riportato da TIM (le differenze tra le versioni dei vari gestori sono minime).
“Il Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, all’esito di procedimento cautelare avviato da Associazione Movimento Consumatori, ha inibito a TELECOM ITALIA S.P.A. l’uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa), stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane.Sussiste, infatti, l’elevata probabilità che l’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dal 23.06.2017, leda diritti ed interessi collettivi dei consumatori, previsti dall’art. 2 Codice del consumo (1: diritto ad un’adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità; 2: diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealtà; 3: diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali) con violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli artt. 70 e 71 Codice delle comunicazioni elettroniche.Sussiste, altresì, l’elevata probabilità che tale condotta si risolva in una pratica commerciale scorretta ingannevole, vietata dall’art. 20 Codice del consumo, in quanto l’adozione di tale periodicità (28 giorni), diversa da quella d’uso, appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell’operatore telefonico”