L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha richiamato gli operatori Vodafone e Fastweb per clausole “poco chiare” per i propri clienti all’interno dei contatti sottoscritti.
Vodafone e Fastweb sembra che abbiano inserito clausole vessatorie nei propri contratti di telefonia fissa e mobile. Nello specifico si parla di quella facoltà – legittima per legge – che si arrogano in fase di rimodulazione tariffaria ma che è risultata essere troppo generica nelle motivazioni giustificative.
AGCM, Vodafone, Fastweb e le rimodulazioni “ingiustificate”
All’interno della nota dell’AGCM relativa a Vodafonesi legge “Nel caso dei moduli contrattuali in uso a partire da febbraio 2016, la clausola in questione ha omesso di indicare: che tutte le eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo sulla base di ‘un giustificato motivo’ e che in caso di esercizio della facoltà di modifica unilaterale il professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo che giustifica la modifica, in modo opportuno e in tempo utile rispetto all’esercizio del diritto di recesso”.
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Insomma, non viene affatto messo in discussione il diritto di chi fornisce il servizio telefonico e di internet a variare i contratti, piuttosto il fatto che ogni variazione deve essere ampiamente giustificata. Tutto ciò infatti viene descritto come“escamotage con cui le aziende variano i prezzi e le condizioni contrattuali originarie sulla base di non meglio specificate esigenze che risulta difficile ricondurre alla dinamicità del mercato”.
La situazione per Fastweb non è però diversa, ma questa si difende affermando di aver agito in conformità a quanto le normative sulle clausole permettono poiché lo “ius variandi” all’interno del settore delle comunicazioni a livello comunitario non prevederebbe in generale l’obbligo di indicare i giustificati motivi.
Vodafone e Fastweb potranno appellarsi al tribunale amministrativo, ma comunque il Garante ha deliberato che dovranno pubblicare sui rispettivi siti per 20 giorni l’estratto del provvedimento sulla vessatorietà delle loro clausole contrattuali.
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